CONVENZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DI SERVIZI FUNEBRI ED ACCESSORI A PREZZI CALMIERATI.
La presente
convenzione è composta da 17 articoli:
1. Contraenti
2. Oggetto e durata
della convenzione
3. Servizi funebri a
prezzi calmierati
4. Servizio cippo
funerario a terreno/lapide per loculi a prezzi calmierati.
5. Requisiti delle
imprese
6. Personale addetto
al servizio
7. Divulgazione del
servizio
8. Responsabilità per
lo svolgimento del servizio
9. Penalità-
risoluzione del contratto
10. Controversie
11. Modifiche della
convenzione
12. Corrispettivi dei
servizi
13. Pagamento
corrispettivi
14. Trattamento dei
dati
15. Ingresso di nuove
imprese
16. Disposizioni
finali
17. Rinvio
ART. 1 – CONTRAENTI
La presente
convenzione viene sottoscritta tra il GRUPPO PENSIONATI CAINO LA RÖDA con sede in Caino Via Villa Sera 1/1 cod. fiscale
98152000174, di seguito chiamata ASSOCIAZIONE, e le seguenti imprese di
onoranze funebri:
·
LA
CATTOLICA - Via Papa Giovanni XXIII n. 11 – REZZATO – P. Iva 03504700174
·
MARCHESINI
GROUP - Via Matteotti 345 – Gardone V.T.
– P. Iva 02494420983
·
PIANTA
IVAN - Via Fanti d’Italia 4/a – NAVE - P. Iva 03440100174
ART. 2 – OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione ha per
oggetto l’esecuzione, nel territorio del Comune di Caino, dei seguenti servizi:
a) servizi funebri a prezzi calmierati (come da successivo art. 3);
b) servizio cippo
funerario a terreno/lapide per loculi a prezzi calmierati (come da successivo
art. 4) I servizi di cui alle precedenti lettere a) possono essere eseguiti
solo ed esclusivamente dalle imprese funebri in possesso dei requisiti previsti
dal vigente regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6.
Si precisa che:
1- la sottoscrizione della presente
convenzione non determina alcun diritto di esclusiva, in quanto i cittadini
committenti sono liberi di rivolgersi ad imprese che non hanno sottoscritto la
presente convenzione.
2-
Il
cittadino committente ha il diritto di chiedere l’esecuzione dei servizi di cui
al precedente punto a) alla ditta prescelta e di rivolgersi a un’altra azienda
per i servizi di cui al punto b).
3-
È fatto obbligo all’Impresa di portare
a termine i servizi ai prezzi e condizioni di cui alla presente convenzione senza
alcuna modifica.
4- La convenzione ha durata di anni 3, con decorrenza
dal 15.04.2019 e scadenza il 15.04.2022. La convenzione scadrà nel termine
sopra indicato automaticamente e senz’altra formalità, a meno che le parti non
convengano espressamente il rinnovo della stessa, mediante sottoscrizione di un
nuovo atto, essendo escluso il rinnovo tacito.
ART. 3 – SERVIZI
FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI
Il servizio di funerali
a prezzi calmierati comprende le seguenti prestazioni:
A)
servizio funebre per salme destinate all’inumazione
nel cimitero di Caino:
1) Fornitura di
feretro in legno dolce (abete) o legno duro (mogano liscio), regolare per
l’inumazione, completo di croce o altro simbolo religioso e targa di
riconoscimento, imbottito interamente in simil raso, con cuscino e velo in
tulle e pizzo, utilizzo di sacco biodegradabile, materassino;
2) Cella frigorifera
(se necessaria)
3) Allestimento camera
ardente con tappeto, catafalchi due candelabri e simbolo religioso;
4) Fornitura di fiori:
1 cesta di rose (composte indicativamente da 50 rose) e un cuscino;
5) Composizione,
vestizione e cura della salma;
6) Servizio drappo
funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
7) Disbrigo di tutte
le pratiche amministrative;
8) Organizzazione
della cerimonia funebre;
10) Assistenza alle
esequie;
11) Trasporto salma
(recupero da struttura sanitaria entro 25 km);
12) Trasporto salma a
bara aperta entro 25 Km;
13) Carro funebre,
sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all’interno del cimitero
comunale fino al luogo di sepoltura) con 4 portantini previsti dalla normativa
regionale;
14) Annunci
necrologici: stampa e affissione di 20 manifesti
B)
servizio funebre per salme destinate alla tumulazione
per 30 anni nei cimiteri di Caino:
1) Fornitura di
feretro in legno dolce (abete) o legno duro (mogano liscio), regolare per la
tumulazione per 30 anni, completo di croce o altro simbolo religioso e targa di
riconoscimento;
2) Fornitura secondo
cofano in zinco imbottito interamente in simil-raso , con cuscino e velo in
tulle e pizzo, materassino, dotato della valvola prevista dalla normativa;
3) Sigillatura a
stagno del feretro in zinco;
4) Cella frigorifera
(se necessaria)
5) Allestimento camera
ardente con tappeto, catafalchi, due candelabri e simbolo religioso;
6) Fornitura di fiori:
1 cesta di rose (composte indicativamente da 50 rose) e un cuscino;
7) Composizione,
vestizione e cura della salma;
8) Servizio drappo
funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
9) Disbrigo di tutte
le pratiche amministrative;
10) Organizzazione
della cerimonia funebre;
11) Assistenza alle
esequie
12) Trasporto salma
(recupero da struttura sanitaria entro 25 km;
13) Trasporto salma a
bara aperta entro 25 Km;
14) Carro funebre,
sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all’interno del cimitero
comunale fino al luogo di sepoltura) con 4 portantini secondo quanto stabilito
dalla normativa
15) Annunci necrologici:
stampa e affissione di 20 manifesti.
C)
servizio funebre per salme destinate alla cremazione
nell’impianto di Brescia e quindi al cimitero di Caino:
1) Fornitura di
feretro in legno dolce (abete) o legno duro (mogano liscio) regolare per la cremazione,
completo di croce o altro simbolo religioso e targa identificativa;
2) Cella frigorifera
(se necessaria)
3) Cremazione e urna
cineraria;
4) Allestimento camera
ardente con tappeto, catafalchi, due candelabri e simbolo religioso;
5) Fornitura di fiori:
1 cesta di rose (composte indicativamente da 50 rose) e un cuscino;
6) Composizione,
vestizione e cura della salma;
7) Servizio drappo
funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
8) Disbrigo di tutte
le pratiche amministrative;
9) Organizzazione
della cerimonia funebre;
10) Assistenza alle
esequie;
11) Trasporto salma
(recupero da struttura sanitaria entro 25 Km;
12) Trasporto salma al
più vicino impianto per la cremazione e ritorno;
13) Carro funebre,
sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all’interno del cimitero
comunale con 4 portantini secondo quanto stabilito dalla normativa.
14) Annunci
necrologici: stampa e affissione di 20 manifesti.
Restano esclusi dal Servizio Funebre calmierato:
·
Tutte
le tasse, tariffe e diritti comunali ed ogni altro eventuale diritto;
·
La
concessione di loculi, cellette, fosse ecc..
·
Tutto
quanto non specificato nelle precedenti lettere A), B), C).
Resta inteso che
qualunque servizio extra non compreso nel servizio di tipo calmierato,
effettuato dall’impresa di onoranze funebri su preciso mandato dei familiari,
sarà debitamente fatturato a carico dei familiari stessi. Il committente decide
a quale impresa tra quelle convenzionate richiedere la prestazione.
ART. 4 – SERVIZIO CIPPO FUNERARIO A TERRENO/LAPIDE PER LOCULI
A PREZZI CALMIERATI.
A) Il servizio cippo
funerario a terreno prevede quanto segue:
* Fornitura, posa e
lavorazione di cippo funerario a terreno in marmo botticino lucido con le
caratteristiche sotto indicate;
* Testata in botticino
lucido di spessore cm 6, altezza cm 100 e larghezza cm 55;
* Recinto in botticino
lucido lunghezza mt. 1,50, larghezza mt. 0,60 con spessore di cm 6 e altezza
cordolo fuori terra cm 12;
* Base di sostegno
della testata cm 60 per 60 per 3 (la struttura interrata di sostegno non deve
sporgere dal terreno);
* Lettere incise;
* Foto ceramica a
colori;
* Croce o altro
simbolo religioso inciso;
* Vaso portafiori in
marmo botticino lucido;
* Cartello provvisorio
con fotografia e dati identificativi del defunto nel punto della sepoltura;
* Tombale provvisorio
in attesa del cippo definitivo, completo di fotografia plastificata, epigrafe
plastificata, vaso portafiori, cero votivo a batteria.
Per quanto non
precisato, si rinvia al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria di Caino con
le ultime modifiche e integrazioni.
B) Il servizio lapide
per loculi prevede quanto segue:
* Lavorazione e posa
di lapide per loculi con le caratteristiche previste nel Regolamento Comunale su
menzionato;
* Lettere incise;
* Foto ceramica a
colori;
* Croce o altro
simbolo religioso inciso;
* Vaso portafiori in
marmo botticino lucido;
* Lampada votiva;
* Tombale provvisorio
con fotografia/epigrafe plastificata.
C) Il servizio lapide
per urne cinerarie prevede quanto segue:
* Lavorazione e posa
di lapide per loculi con le caratteristiche previste nel Regolamento Comunale su
menzionato;
* Lettere incise;
* Foto ceramica a
colori;
* Croce o altro
simbolo religioso inciso.
Resta inteso che
qualunque servizio extra non compreso in questo articolo, effettuato
dall’impresa su preciso mandato dei familiari, sarà debitamente fatturato a
carico dei familiari stessi. Il committente decide a quale impresa tra quelle
convenzionate richiedere la prestazione.
ART. 5 - REQUISITI DELLE IMPRESE
Le imprese funebri che
svolgono i servizi di cui alle lettere a) del precedente articolo 2 dichiarano
di essere in possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento Regionale
09.11.2004 n. 6.
ART. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Per tutte i servizi
oggetto della convenzione, l’appaltatore si avvarrà di personale qualificato
idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui
contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di sicurezza
dei lavoratori. L’Associazione è esonerata da qualsiasi responsabilità al
riguardo. Inoltre, il personale adibito ai servizi funebri deve risultare
idoneo e deve sempre mantenere un comportamento rispettoso e consono alla
circostanza.
ART. 7 - DIVULGAZIONE DEL SERVIZIO
L’Impresa convenzionata
ha l’obbligo di far conoscere ai richiedenti l’esistenza dei servizi di cui ai
precedenti articoli 2-3, indicandone le condizioni ed il tariffario vigente.
E’ altresì obbligo per
l’Impresa compilare la dichiarazione di effettuazione del servizio funebre tipo
calmierato e del servizio cippo /lapide , che deve essere controfirmata dal
committente e fatta pervenire via mail all’Associazione entro 1 mese
dall’effettuazione del servizio. Al fine di verificare la corretta applicazione
della Convenzione, le Imprese sottoscrittici della stessa autorizzano l’Associazione
ad effettuare ogni forma di controllo presso gli utenti del servizio, circa la
regolare applicazione delle condizioni e dei prezzi applicati.
L’associazione da
parte sua darà la più ampia pubblicità della sottoscrizione della presente
convenzione, indicandone le condizioni essenziali ed i prezzi applicati.
ART. 8 - RESPONSABILITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Le imprese sostengono
direttamente tutti i costi del servizio e si assumono ogni responsabilità nei
confronti del personale e dei terzi derivanti da qualsiasi atto o fatto
inerente lo svolgimento del servizio. L’Associazione è esente da ogni
responsabilità al riguardo.
ART. 9 – PENALITÀ- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’impresa convenzionata
avrà l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni di cui alla presente
convenzione ed alle norme richiamate, relativamente ai servizi per i quali ha
sottoscritto la convenzione stessa, ed effettivamente eseguiti. In caso di
inadempimento (a titolo puramente esemplificativo: applicazione di prezzi o
condizioni difformi da quelli in convenzione etc etc….) l’impresa convenzionata
è tenuta al pagamento di una penalità il cui importo sarà di €. 200,00 elevati
a 500 in caso di recidiva. Le penali dovranno essere versate all’Associazione, previa
contestazione scritta dell'inadempienza, pena l’immediata risoluzione del
contratto. In caso di grave inadempimento, o di ripetuta inosservanza da parte
dell’Impresa convenzionata anche di uno solo degli obblighi previsti dalla
presente convenzione, l’Associazione potrà risolvere la presente, senza obbligo
di preavviso, diffida o di costituzione in mora. Sia nel caso di applicazione
di penali che in caso di risoluzione, resta salvo il risarcimento
dell’eventuale maggiore danno subito.
ART. 10 – CONTROVERSIE
Per tutte le
controversie che possano sorgere sull’interpretazione, adempimento e
risoluzione della convenzione, è competente il Foro di Brescia.
ART. 11 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE
L’Associazione si
riserva la facoltà nel corso della convenzione ed in qualsiasi momento di
rivedere, d’accordo con le Imprese sottoscrittrici, la presente convenzione
apportandovi le modifiche rese necessarie sia per ovviare a inconvenienti
riscontrati durante la gestione, sia per migliorare il servizio.
ART. 12 – CORRISPETTIVI DEI SERVIZI
L’importo dei servizi
cui all’art. 3 lettere A),B),C) della presente convenzione (servizio funebre a
prezzi calmierati) ammonta:
- servizio di inumazione (lett. A) dell’art. 3 della presente
convenzione): Euro 2.700,00
- servizio di tumulazione (lett. B) dell’art. 3 della
presente convenzione): Euro 2.850,00
- servizio di cremazione (lett. C) dell’art. 3 della
presente convenzione): Euro 3.300,00
Si precisa che gli
importi citati sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 26.10.1972
n.633 e successive modificazioni.
L’importo dei servizi
di cui all’art. 4 della presente convenzione ammonta:
* Servizio di cui alla
lett. A) dell’art. 4 della presente convenzione (cippo funerario a terra): Euro 1.100,00 + I.V.A;
* Servizio di cui alla
lett. B) dell’art. 4 della presente convenzione (lapide per loculi): Euro 700,00+ I.V.A.
* Servizio di cui alla
lett. C) dell’art. 4 della presente convenzione (lapide per urne cinerarie): Euro 250,00+ I.V.A.
Gli importi indicati
si intendono fissi per tutta la durata della convenzione, senza alcun
adeguamento ISTAT.
ART. 13 - PAGAMENTI
CORRISPETTIVI
I pagamenti dei
corrispettivi dovuti per i servizi di cui ai precedenti articoli 3-4 saranno
effettuati direttamente dal committente all’Impresa cui è stato affidato il
servizio. Nessuna responsabilità è imputabile all’Associazione in caso di
insolvenza da parte del committente.
ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI
La ditta assume
l’obbligo:
1) di mantenere
riservate le informazioni ed i dati di cui venga in possesso, non li divulghi e
non ne faccia oggetto di sfruttamento a qualsiasi titolo. L’obbligo non concerne
i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio;
2) di rispettare scrupolosamente le norme
previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive inerenti la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
ART. 15 – INGRESSO DI NUOVE IMPRESE
La convenzione rimane
aperta durante il suo periodo di validità prevista di tre anni, come previsto
dal precedente articolo 2. Tutte le convenzioni, in qualsiasi momento
stipulate, scadono comunque automaticamente e senz’altra formalità nel termine
previsto dal precedente articolo 2.
ART. 16 -DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non
previsto dalla presente convenzione si richiamano le disposizioni generali
vigenti in materia. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della
presente convenzione sono a carico dell’impresa.
ART. 17 RINVIO
Per quanto non
disposto nella presente convenzione, si rinvia alle seguenti norme: - L.R.
33/2009; - R. R 6/2004; - Regolamento comunale di Caino.